Art. 22

Sistemi pilota di pedaggio

In vigore dal 19 mar 2019
Sistemi pilota di pedaggio 1.   Per consentire l'evoluzione tecnica del S.E.T., gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente, in parti limitate del settore sottoposto a pedaggio di loro competenza e parallelamente al sistema conforme al S.E.T., sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o più disposizioni della presente direttiva. 2.   Ai fornitori del S.E.T. non è richiesto di partecipare ai sistemi pilota di pedaggio. 3.   Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, lo Stato membro interessato chiede l'autorizzazione della Commissione. La Commissione rilascia o rifiuta l'autorizzazione, sotto forma di decisione, entro sei mesi dalla ricezione della domanda. La Commissione può rifiutare l'autorizzazione se il sistema pilota di pedaggio rischia di compromettere il corretto funzionamento del normale sistema di telepedaggio stradale o del S.E.T. Il periodo iniziale dell'autorizzazione non supera i tre anni.
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