Art. 2

Controllo della conformità alle specifiche tecniche

In vigore dal 16 gen 2019
Controllo della conformità alle specifiche tecniche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi del tipo descritto all' siano soggetti a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato. 2.   Gli Stati membri cooperano tra loro nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 1.
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