Art. 3

Scambio di informazioni

In vigore dal 16 gen 2019
Scambio di informazioni Ciascuno Stato membro fornisce a un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'. A tal fine ciascuno Stato membro designa almeno un punto di contatto a livello nazionale incaricato di fornire tali risultati e ne comunica i dati di contatto alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2019:69:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo