Art. 3
Scambio di informazioni
In vigore dal 16 gen 2019
Scambio di informazioni
Ciascuno Stato membro fornisce a un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'. A tal fine ciascuno Stato membro designa almeno un punto di contatto a livello nazionale incaricato di fornire tali risultati e ne comunica i dati di contatto alla Commissione.
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