Art. 2
Controllo della conformità alle specifiche tecniche
In vigore dal 16 gen 2019
Controllo della conformità alle specifiche tecniche
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi del tipo descritto all' siano soggetti a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato.
2. Gli Stati membri cooperano tra loro nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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