Art. 92
Servizi obbligatori supplementari
In vigore dal 11 dic 2018
Servizi obbligatori supplementari
Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nei loro territori nazionali, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
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