Art. 93
Risorse di numerazione
In vigore dal 11 dic 2018
Risorse di numerazione
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti controllino la concessione dei diritti d’uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione e che forniscano risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli Stati membri garantiscono la definizione di procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono anche concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d’uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità dell’. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono sospendere l’ulteriore concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.
Per contribuire all’applicazione coerente del presente paragrafo, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché i piani nazionali di numerazione e le relative procedure siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del paragrafo 2. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
4. Ciascuno Stato membro assicura che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti rendano disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell’Unione, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l’, paragrafo 2, della presente direttiva. Ove i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano stati concessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente paragrafo si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d’uso.
Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I che sono possono essere associate ai diritti d’uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l’esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono inoltre, conformemente all’, paragrafo 6, affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L’obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione delle autorità competenti di tali Stati membri.
Il BEREC assiste le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, su loro richiesta, nel coordinamento delle attività per garantire l’efficiente gestione delle risorse di numerazione con un diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione.
Onde facilitare il controllo della conformità alle disposizioni del presente paragrafo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, il BEREC istituisce una banca dati delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti trasmettono al BEREC le informazioni pertinenti. Laddove le risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione non sono concesse dall’autorità nazionale di regolamentazione, l’autorità competente responsabile della loro concessione o gestione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative all’uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri.
Gli Stati membri possono concordare di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse.
Gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi sono adeguatamente informati.
6. Fatto salvo l’, gli Stati membri promuovono la fornitura via etere, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.
8. Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione ove ciò promuova al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. Ove necessario per rispondere alla domanda di risorse di numerazione, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta, la Commissione adotta, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, atti di esecuzione per l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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