Art. 90
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
In vigore dal 11 dic 2018
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che un fornitore è soggetto a un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere in uno dei modi seguenti o in entrambi:
a)
introdurre un meccanismo di indennizzo del fornitore per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza;
b)
ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
2. Qualora il costo netto sia ripartito in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 84 a 87, calcolato conformemente all’.
Il meccanismo di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dei principi enunciati all’allegato VII, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.
Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il meccanismo di ripartizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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