Art. 37

Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

In vigore dal 11 dic 2018
Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con il gruppo «Politica dello spettro radio», tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, gli Stati membri possono tener conto dei seguenti criteri: a) i singoli processi di autorizzazione nazionali sono avviati e attuati dalle autorità competenti secondo un calendario concordato; b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati; c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi; d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione. Qualora gli Stati membri, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.
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