Art. 38

Procedure di armonizzazione

In vigore dal 11 dic 2018
Procedure di armonizzazione 1.   Ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti dei compiti normativi specificati nella presente direttiva potrebbero creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC o, se del caso, del gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare raccomandazioni o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, decisioni per garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva e al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente che decida di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione, motivando tale decisione. 3.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 comportano unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni: a) l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli , qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’; in tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente: i) dopo almeno due anni dall’adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione; e ii) tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l’adozione di tale decisione, parere che è fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione; b) numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza attraverso il numero unico di emergenza europeo «112». 4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 5.   Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull’opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1. 6.   Se non adotta una raccomandazione o una decisione entro un anno dalla data di adozione di un parere del BEREC che rileva la sussistenza di divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, divergenze che possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche. Se ha adottato una raccomandazione conformemente al paragrafo 1 ma l’attuazione non uniforme che crea ostacoli al mercato interno persiste per i due anni successivi, la Commissione, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione conformemente al paragrafo 4. Se non ha adottato una decisione entro un ulteriore anno da una raccomandazione adottata ai sensi del secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.
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