Art. 104
Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
In vigore dal 11 dic 2018
Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico
1. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete.
Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti prima della pubblicazione.
Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti precisano, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato X.
Per contribuire all’applicazione coerente del presente paragrafo e dell’allegato X, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida che descrivono i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresi i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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