Art. 105
Durata dei contratti e relativa risoluzione
In vigore dal 11 dic 2018
Durata dei contratti e relativa risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi.
Il presente paragrafo non si applica alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.
2. Il paragrafo 1 si applica anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.
3. Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, gli Stati membri provvedono affinché, dopo tale proroga, l’utente finale abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, determinato dagli Stati membri e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza agli utenti finali in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tale informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.
4. Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.
I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. Gli Stati membri possono prorogare tale periodo fino a tre mesi. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.
5. Qualsiasi discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto è considerata una base per l’attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale, compreso il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo.
6. Ove, a norma della presente direttiva, di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, un utente finale abbia il diritto di risolvere un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun indennizzo da parte dell’utente finale ad eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali sovvenzionate mantenute.
Se l’utente finale sceglie di mantenere le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.
Gli Stati membri possono stabilire altri metodi per il calcolo del tasso di compensazione a condizione che non comportino un livello di compensazione eccedente quello calcolato in conformità della seconda frase.
Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono in un momento specificato dagli Stati membri e al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.
7. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 6 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
Storico versioni
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