Art. 18

Pubblicità

In vigore dal 10 ott 2017
Pubblicità 1.   Le commissioni consultive e le commissioni per la risoluzione alternativa delle controversie emettono i propri pareri per iscritto. 2.   Le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni finali di cui all', previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati. 3.   Qualora le autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale della decisione finale, le autorità competenti pubblicano una sintesi della decisione finale. Tale sintesi contiene una descrizione del problema e l'oggetto, la data, i periodi d'imposta in questione, la base giuridica, il settore industriale e una breve descrizione del risultato finale. È inclusa inoltre una descrizione del metodo arbitrale utilizzato. Le autorità competenti trasmettono al soggetto interessato le informazioni da pubblicare a norma del primo comma prima della pubblicazione. Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale oppure contrarie all'ordine pubblico. 4.   La Commissione predispone moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 5.   Le autorità competenti notificano senza indugio alla Commissione le informazioni da pubblicare a norma del paragrafo 3.
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