Art. 19

Ruolo della Commissione e assistenza amministrativa

In vigore dal 10 ott 2017
Ruolo della Commissione e assistenza amministrativa 1.   La Commissione tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti e l'elenco delle personalità indipendenti di cui all', paragrafo 4, e li mette a disposizione online. Nell'elenco figurano solo i nomi di tali persone. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che hanno adottato al fine di sanzionare qualsiasi violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 3.   La Commissione tiene un registro centrale in cui le informazioni pubblicate a norma dell', paragrafi 2 e 3, sono archiviate e rese disponibili online.
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