Art. 15
Decisione finale
In vigore dal 10 ott 2017
Decisione finale
1. Le autorità competenti interessate danno il loro accordo su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. Le autorità competenti possono adottare una decisione che si discosta dal parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché la sua autorità competente notifichi senza indugio al soggetto interessato la decisione finale sulla risoluzione della questione controversa. In mancanza di tale notifica entro 30 giorni della decisione che è stata adottata, il soggetto interessato può presentare ricorso nel suo Stato membro di residenza conformemente alle norme nazionali applicabili al fine di ottenere la decisione finale.
4. La decisione finale è vincolante per gli Stati membri interessati e non costituisce un precedente. La decisione finale è attuata a condizione che i soggetti interessati accettino la decisione finale e rinuncino al diritto ai mezzi di impugnazione interni entro 60 giorni dalla data della notifica della decisione finale, ove applicabile.
Tranne nei casi in cui il tribunale competente o altro organo giudiziario di uno Stato membro interessato decida, conformemente alle norme nazionali applicabili sui mezzi di impugnazione e in applicazione dei criteri di cui all', che vi è stata mancanza di indipendenza, la decisione finale è attuata a norma del diritto nazionale degli Stati membri interessati che, a seguito della stessa, modificano la loro imposizione, a prescindere da eventuali termini previsti dal diritto nazionale. Qualora la decisione finale non sia stata attuata, il soggetto interessato può chiedere al tribunale competente dello Stato membro che non ha provveduto all'attuazione della decisione finale affinché ne imponga l'attuazione.
Storico versioni
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