Art. 6
Trasparenza e scambio di informazioni
In vigore dal 13 set 2017
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Gli Stati membri incoraggiano le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all' della presente direttiva e agli del regolamento (UE) 2017/1563 a comunicare loro, su base volontaria, il nome e i contatti delle entità stesse.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1. La Commissione rende tali informazioni disponibili al pubblico online in un punto d'accesso alle informazioni centralizzato e le tiene aggiornate.
Storico versioni
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