Art. 5

Obblighi delle entità autorizzate

In vigore dal 13 set 2017
Obblighi delle entità autorizzate 1.   Gli Stati membri dispongono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all' definiscano e seguano le proprie prassi al fine di provvedere a: a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate; b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione al pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile; c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate; e d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c). Gli Stati membri assicurano che le pratiche di cui al primo comma siano stabilite e seguite nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'. 2.   Gli Stati membri assicurano che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all' forniscano le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a beneficiari, ad altre entità autorizzate o titolari dei diritti: a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma dell'.
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