Art. 3

Utilizzi consentiti

In vigore dal 13 set 2017
Utilizzi consentiti 1.   Gli Stati membri prevedono un'eccezione in virtù della quale non è richiesta alcuna autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi per l'opera o altro materiale di cui agli della direttiva 96/9/CE, agli della direttiva 2001/29/CE, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2 e 3, e all' della direttiva 2006/115/CE nonché all' della direttiva 2009/24/CE per qualsiasi atto necessario affinché: a) un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto, realizzi una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legalmente accesso per suo uso esclusivo; e b) un'entità autorizzata realizzi una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legalmente accesso o la comunichi, la renda disponibile, la distribuisca o la dia in prestito a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata, senza scopo di lucro, perché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. 2.   Gli Stati membri assicurano che ogni copia in formato accessibile rispetti l'integrità dell'opera o di altro materiale, tenendo debito conto delle modifiche necessarie per rendere l'opera o l'altro materiale accessibile nel formato alternativo. 3.   L' eccezione di cui al paragrafo 1 è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare. 4.   L', paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica all'eccezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo. 5.   Gli Stati membri assicurano che nessun contratto possa prevalere sull' eccezione di cui al paragrafo 1. 6.   Gli Stati membri possono prevedere che gli utilizzi consentiti a norma della presente direttiva, qualora effettuati da entità autorizzata stabilite nel loro territorio, siano soggetti a sistemi di indennizzo entro i limiti previsti dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1564:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo