Art. 3

Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo

In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo Lo statuto o l'atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni: a) il tipo e la denominazione della società; b) l'oggetto sociale; c) se la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto, d) se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l', lettera e); e) nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra tali organi; f) la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.
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