Art. 3
Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo
In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo
Lo statuto o l'atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni:
a)
il tipo e la denominazione della società;
b)
l'oggetto sociale;
c)
se la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,
d)
se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l', lettera e);
e)
nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra tali organi;
f)
la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.
Storico versioni
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