Art. 125

Relazione di esperti indipendenti

In vigore dal 14 giu 2017
Relazione di esperti indipendenti 1.   Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all' è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche. 2.   In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità. 3.   La relazione degli esperti include almeno gli elementi previsti dall', paragrafo 2. Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che partecipano alla fusione tutte le informazioni che ritengono necessarie per l'assolvimento dei loro compiti. 4.   L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti e la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.
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