Art. 126

Approvazione da parte dell'assemblea generale

In vigore dal 14 giu 2017
Approvazione da parte dell'assemblea generale 1.   Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli l'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione decide sull'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera. 2.   L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera. 3.   Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'.
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