Art. 113

Fusione mediante incorporazione da parte di una società che è titolare del 90 % o più delle azioni della società incorporata

In vigore dal 14 giu 2017
Fusione mediante incorporazione da parte di una società che è titolare del 90 % o più delle azioni della società incorporata Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti: a) la pubblicazione prescritta all' è effettuata per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della società o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione; b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all', paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e); c) si applica l', paragrafo 1, lettera c). Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l', paragrafi 2, 3 e 4.
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