Art. 114
Esenzione dai criteri applicabili alle fusioni mediante incorporazione
In vigore dal 14 giu 2017
Esenzione dai criteri applicabili alle fusioni mediante incorporazione
Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli nel caso di una fusione ai sensi dell' se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
gli azionisti di minoranza della società incorporata hanno il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;
b)
nel caso in cui esercitino tale diritto, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;
c)
in caso di disaccordo su tale contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.
Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo comma qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere ad essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.
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