Art. 8
Ricezione di addestramento a fini terroristici
In vigore dal 15 mar 2017
Ricezione di addestramento a fini terroristici
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) ad i).
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