Art. 6

Reclutamento a fini terroristici

In vigore dal 15 mar 2017
Reclutamento a fini terroristici Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l’atto di sollecitare un’altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) ad i), o all’.
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