Art. 10
Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici
In vigore dal 15 mar 2017
Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all’organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, lettera a), e nella consapevolezza che l’assistenza è prestata a tal fine.
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