Art. 10 · Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici

Art. 10

Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici

In vigore dal 15 mar 2017
Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all’organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, lettera a), e nella consapevolezza che l’assistenza è prestata a tal fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:541:oj#art-10