Art. 25
Protezione delle vittime del terrorismo
In vigore dal 15 mar 2017
Protezione delle vittime del terrorismo
Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, in conformità della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l’integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori equando esse rendono testimonianza.
Storico versioni
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