Art. 25 · Protezione delle vittime del terrorismo

Art. 25

Protezione delle vittime del terrorismo

In vigore dal 15 mar 2017
Protezione delle vittime del terrorismo Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, in conformità della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l’integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori equando esse rendono testimonianza.
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