Art. 24

Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo

In vigore dal 15 mar 2017
Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo 1.   Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da un’altra vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati commessi nel territorio dello Stato membro. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo in conformità della direttiva 2012/29/UE e che siano messi a disposizione di tali vittime immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Tali servizi sono forniti in aggiunta ai, o come parte integrante, dei servizi generali di sostegno alle vittime, che possono avvalersi di entità già in attività che forniscono sostegno specialistico. 3.   I servizi di sostegno devono essere in grado di fornire assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo in funzione delle loro esigenze specifiche. I servizi hanno carattere riservato, sono gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare: a) sostegno emotivo e psicologico, quali il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito; b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o finanziaria, compreso il sostegno all’esercizio del diritto all’informazione delle vittime del terrorismo, di cui all’; c) assistenza per le richieste di indennizzo riguardanti il risarcimento delle vittime del terrorismo previsto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere meccanismi o protocolli per l’attivazione di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo nel quadro delle infrastrutture nazionali di risposta alle emergenze. Tali meccanismi o protocolli prevedono il coordinamento delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti per poter fornire una risposta globale alle esigenze delle vittime e dei loro familiari immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario, compresi mezzi adeguati che facilitino l’identificazione delle vittime e la comunicazione con esse e le loro famiglie. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite cure mediche adeguate alle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la somministrazione delle cure mediche alle vittime del terrorismo in funzione dei loro sistemi sanitari nazionali. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime del terrorismo che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente all’ della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga debitamente conto delle circostanze e della gravità dell’illecito penale nelle condizioni e norme procedurali in base alle quali le vittime del terrorismo hanno accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente al diritto nazionale. 7.   La presente direttiva si applica in aggiunta alle misure di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:541:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo