Art. 14

Accesso alle informazioni

In vigore dal 14 dic 2016
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, provvedono a un'attiva e sistematica diffusione al pubblico delle informazioni indicate qui di seguito pubblicandole in un sito web accessibile a tutti: a) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché gli eventuali aggiornamenti; b) gli inventari nazionali delle emissioni (compresi, se del caso, gli inventari nazionali adattati delle emissioni), le proiezioni nazionali delle emissioni, le relazioni d'inventario e le informazioni supplementari fornite alla Commissione a norma dell'. 2.   La Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), provvede a un'attiva e sistematica diffusione al pubblico degli inventari delle emissioni e delle proiezioni a livello dell'Unione, nonché delle relazioni d'inventario informative in un sito Internet accessibile al pubblico. 3.   La Commissione pubblica sul suo sito web: a) le ipotesi di base considerate per ciascuno Stato membro per la definizione del potenziale nazionale di riduzione delle emissioni utilizzato per redigere la STIA 16; b) l'elenco della pertinente legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte; e c) i risultati dell'esame di cui all', paragrafo 1, terzo comma.
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