Art. 15

Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali

In vigore dal 14 dic 2016
Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono, fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'UNECE, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi per facilitare la riduzione delle emissioni.
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