Art. 29
Unità navali escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE
In vigore dal 14 set 2016
Unità navali escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE
1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio (12), ma che rientrano in quello della presente direttiva in conformità dell', paragrafo 1, della presente direttiva a seguito di un'ispezione tecnica intesa a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della presente direttiva. Tale ispezione tecnica è effettuata alla scadenza del certificato dell'unità navale in corso di validità e comunque entro il 30 dicembre 2018.
2. La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali non conformità non costituiscano un pericolo palese, l'unità navale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che è richiesto che tali componenti o parti debbano soddisfare i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.
3. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione o una modifica ai sensi del paragrafo 2.
4. Un pericolo palese, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale dell'unità navale, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale in conformità dei requisiti tecnici degli allegati II e V. Le deroghe che sono previste nei requisiti tecnici degli allegati II e V non sono considerate come non conformità che costituiscano un pericolo palese.
Storico versioni
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