Art. 31
Adeguamento degli allegati
In vigore dal 14 set 2016
Adeguamento degli allegati
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per adeguare l'allegato II al fine di aggiornare tempestivamente il riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e stabilire la data della sua applicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali che garantiscano la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI compromettano gli interessi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato II allo scopo di stabilire requisiti tecnici appropriati.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per l'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per l'adeguamento dell'allegato V al fine di aggiornare e semplificare le disposizioni amministrative.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' per l'adeguamento dell'allegato VI al fine di modificare i criteri per il riconoscimento delle società di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni degli allegati II e V al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tali allegati.
Storico versioni
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