Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 giu 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) hanno valore commerciale in quanto segrete; c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete; 2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale; 3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale; 4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:943:oj#art-2

In sintesi

L'articolo stabilisce i criteri precisi per considerare un'informazione come segreto commerciale, richiedendo che sia non accessibile, dotata di valore economico proprio perché segreta e protetta da misure ragionevoli. Definisce inoltre il detentore come colui che ne ha il legittimo controllo e l'autore della violazione come chi acquisisce, usa o diffonde tali informazioni illecitamente. Infine, identifica come merci costituenti violazione quei beni che traggono un beneficio rilevante dall'uso o dalla divulgazione illecita del segreto commerciale.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo chiaro e univoco i concetti fondamentali relativi ai segreti commerciali e alle loro violazioni ai fini dell'applicazione della direttiva.

A chi si applica

Si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene legittimamente un segreto commerciale, ne compie una violazione oppure produce e commercializza beni derivanti da tale violazione.

Esempio pratico

Un'azienda protegge una formula chimica riservata con misure di sicurezza adeguate, traendone un vantaggio economico rispetto ai concorrenti. Se un soggetto si appropria illecitamente di questa formula e un'altra impresa la impiega per fabbricare e vendere prodotti, tali beni sono considerati merci costituenti violazione.

Domande frequenti

Quali requisiti deve possedere un'informazione per essere considerata segreto commerciale?Deve essere segreta (non generalmente nota o facilmente accessibile), avere valore commerciale proprio perché segreta ed essere protetta con misure ragionevoli da chi la controlla legittimamente.
Chi è considerato autore della violazione di un segreto commerciale?Qualsiasi persona fisica o giuridica che ha acquisito, utilizzato o divulgato illecitamente un segreto commerciale.
Cosa si intende per merci costituenti violazione?I beni la cui progettazione, funzione, produzione o commercializzazione traggono un beneficio significativo da segreti commerciali acquisiti, usati o divulgati in modo illecito.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo