Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 giu 2016
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a)
sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
b)
hanno valore commerciale in quanto segrete;
c)
sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;
2)
«detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;
3)
«autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;
4)
«merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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