Art. 3
Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali
In vigore dal 8 giu 2016
Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali
1. L'acquisizione di un segreto commerciale è considerata lecita qualora il segreto commerciale sia ottenuto con una delle seguenti modalità:
a)
scoperta o creazione indipendente;
b)
osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;
c)
esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi dell'Unione e nazionali;
d)
qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.
2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.
Storico versioni
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