Art. 8

Metodi di riduzione delle emissioni

In vigore dal 11 mag 2016
Metodi di riduzione delle emissioni 1.   Gli Stati membri autorizzano l'uso di metodi di riduzione delle emissioni da parte di navi battenti qualsiasi bandiera nei rispettivi porti, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento, in alternativa all'utilizzo di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli , fatti salvi i paragrafi 2 e 4 del presente articolo. 2.   Le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 devono raggiungere costantemente riduzioni delle emissioni di anidride solforosa che siano almeno equivalenti alle riduzioni che si otterrebbero utilizzando combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli . I valori di emissione equivalenti sono stabiliti conformemente all'allegato I. 3.   Come soluzione alternativa per ridurre le emissioni, gli Stati membri incoraggiano l'utilizzo di energia elettrica prodotta a terra da parte delle navi ormeggiate in porto. 4.   I metodi di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai criteri specificati negli strumenti di cui all'allegato II. 5.   Se giustificato alla luce dei progressi scientifici e tecnici relativi ai metodi alternativi di riduzione delle emissioni ed in modo da garantire la piena coerenza con gli strumenti e le norme pertinenti adottate dall'IMO: a) alla Commissione è conferito il potere di adottare, atti delegati conformemente all', recanti modifica degli allegati I e II; b) la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti dettagliati ai fini del monitoraggio delle emissioni, ove opportuno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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