Art. 6
Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri, incluse le SECA, e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell'Unione
In vigore dal 11 mag 2016
Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri, incluse le SECA, e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa a:
a)
3,50 % a partire dal 18 giugno 2014;
b)
0,50 % a partire dal 1o gennaio 2020.
Il presente paragrafo si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno dell'Unione, fatti salvi i paragrafi 2 e 5 del presente articolo e l'.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento che rientrano nelle SECA, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa a:
a)
1,00 % fino al 31 dicembre 2014;
b)
0,10 % a partire dal 1o gennaio 2015.
Il presente paragrafo si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno dell'Unione.
La Commissione tiene nel debito conto qualsiasi eventuale futura modifica degli obblighi ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL applicabili entro le SECA e, se del caso, presenta senza indugio le opportune proposte al fine di modificare la presente direttiva di conseguenza.
3. Per ogni nuova zona marittima, compresi i porti, designata dall'IMO come SECA conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, il paragrafo 2 del presente articolo si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della designazione.
4. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 2 almeno per quanto riguarda:
—
le navi battenti la loro bandiera; e
—
nel caso degli Stati membri che confinano con le SECA, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.
Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.
5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento non comprese nelle SECA, e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell'Unione, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,50 % in massa fino al 1o gennaio 2020.
Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.
6. Gli Stati membri impongono la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.
7. Gli Stati membri si impegnano a garantire la disponibilità di combustibile per uso marittimo che sia conforme alla presente direttiva ed informano la Commissione in merito alla disponibilità di tale combustibile nei propri porti e terminali.
8. Se uno Stato membro riscontra che una nave non rispetta le norme in materia di combustibile per uso marittimo conformi alla presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro può chiedere alla nave di:
a)
presentare un rendiconto delle misure adottate al fine di rispettare le norme; e
b)
fornire la prova che ha tentato di acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva nell'ambito del proprio piano di viaggio, che ha tentato di individuare fonti alternative per l'acquisto di tale combustibile in seguito all'indisponibilità dello stesso nel luogo previsto e che, nonostante si sia adoperata al massimo per ottenere combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva, tale combustibile non era disponibile per l'acquisto.
La nave non è tenuta a deviare dalla rotta prevista o a ritardare indebitamente il viaggio per conseguire il rispetto delle norme.
Se una nave fornisce le informazioni di cui al primo comma, lo Stato membro interessato tiene conto di tutte le circostanze pertinenti e delle prove addotte, per determinare le azioni appropriate da intraprendere, compresa la rinuncia all'adozione di misure di controllo.
Ogni nave è tenuta a notificare al proprio Stato di bandiera e all'autorità competente del porto di destinazione interessato quando non le è possibile acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva.
Lo Stato di approdo informa la Commissione quando una nave ha addotto la prova della mancata disponibilità di combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva.
9. Gli Stati membri, conformemente alla regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL:
a)
tengono un registro, a disposizione del pubblico, dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo;
b)
provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti sul loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria;
c)
adottano misure nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo che hanno fornito combustibile risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna;
d)
provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.
10. Gli Stati membri garantiscono che oli diesel marini non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore all'1,50 % in massa.
Storico versioni
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