Art. 10
Sperimentazioni di nuovi metodi di riduzione delle emissioni
In vigore dal 11 mag 2016
Sperimentazioni di nuovi metodi di riduzione delle emissioni
Gli Stati membri possono, in cooperazione con altri Stati membri, ove opportuno, approvare sperimentazioni di metodi di riduzione delle emissioni prodotte dalle navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali sperimentazioni, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli , a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la Commissione e lo Stato di approdo interessato sono informati per iscritto almeno sei mesi prima dell'inizio delle sperimentazioni;
b)
la durata delle autorizzazioni relative alle sperimentazioni non è superiore a 18 mesi;
c)
tutte le navi partecipanti installano apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzano per tutta la durata delle sperimentazioni;
d)
tutte le navi partecipanti ottengono riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che si otterrebbero applicando i valori limite di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva;
e)
per tutta la durata delle sperimentazioni sono disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dai metodi di riduzione delle emissioni;
f)
è valutato l'impatto sull'ambiente marino, in particolare sugli ecosistemi in baie, porti ed estuari, per tutta la durata delle sperimentazioni; e
g)
i risultati completi sono comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro sei mesi dalla conclusione delle sperimentazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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