Art. 15

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

In vigore dal 11 mag 2016
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo agli adeguamenti al progresso tecnico e scientifico dell', lettere da a) ad e) e p), dell', paragrafo 2, lettera b), punto i), e dell', paragrafo 3. Tali adeguamenti non comportano alcuna modifica diretta dell'ambito di applicazione della presente direttiva o dei valori limite di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.
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