Art. 14
Relazioni e riesame
In vigore dal 11 mag 2016
Relazioni e riesame
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati conformemente all', gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla conformità alle norme relative al tenore di zolfo stabilite nella presente direttiva per l'anno civile precedente.
Sulla base delle relazioni ricevute conformemente al primo comma del presente paragrafo e delle notifiche concernenti la non disponibilità di combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva trasmesse dagli Stati membri conformemente all', paragrafo 8, la Commissione, entro 12 mesi dalla data di cui al primo comma del presente paragrafo, elabora e pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione valuta la necessità di un ulteriore rafforzamento delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e presenta eventuali proposte legislative a tal fine.
2. Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte legislative. Nella sua relazione la Commissione valuta la possibilità di ridurre l'inquinamento atmosferico tenendo conto, in particolare: delle relazioni annuali presentate conformemente ai paragrafi 1 e 3; della qualità dell'aria e dell'acidificazione rilevate; dei costi del combustibile; dell'impatto economico potenziale e del trasferimento modale osservato; e dei progressi conseguiti nella riduzione delle emissioni prodotte dalle navi.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da inserire nella relazione e al formato della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:802:oj#art-14