Art. 31
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni transitorie
1. L'allegato V della direttiva 2004/49/CE si applica fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le imprese ferroviarie che necessitano di essere certificate tra 15 giugno 2016 e il 16 giugno 2019, sono soggette alla direttiva 2004/49/CE. Tali certificati di sicurezza sono validi fino alla data di scadenza.
3. Al più tardi a partire dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti di certificazione ai sensi dell' relativamente alle zone di attività negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione in conformità dell', paragrafo 2. In deroga all', le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 2, possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino a 16 giugno 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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