Art. 30

Sanzioni

In vigore dal 11 mag 2016
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative norme alla Commissione entro la data di cui all', paragrafo 1, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:798:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo