Art. 30
Sanzioni
In vigore dal 11 mag 2016
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative norme alla Commissione entro la data di cui all', paragrafo 1, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
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