Art. 24
Relazioni
In vigore dal 11 mag 2016
Relazioni
1. L'indagine su un incidente o un inconveniente di cui all' è oggetto di una relazione redatta in forma appropriata rispetto alla tipologia e alla gravità dell'evento e alla pertinenza dei risultati dell'indagine. La relazione precisa la finalità dell'indagine a norma dell', paragrafo 1, e contiene, se del caso, raccomandazioni in materia di sicurezza.
2. L'organismo investigativo pubblica la relazione finale nel più breve tempo possibile e di norma entro 12 mesi dalla data dell'evento. Se la relazione finale non può essere pubblicata entro 12 mesi, l'organismo investigativo pubblica una dichiarazione intermedia almeno a ogni anniversario dell'incidente, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse. La relazione e le raccomandazioni in materia di sicurezza sono trasmesse alle parti interessate di cui all', paragrafo 3, e agli organismi e alle parti interessate negli altri Stati membri.
Tenendo conto dell'esperienza acquisita dagli organismi investigativi, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato da seguire il più strettamente possibile nelle relazioni d'indagine su incidenti e inconvenienti. Tale formato comprende i seguenti elementi:
a)
una descrizione dell'evento e il suo contesto;
b)
il resoconto di indagini e inchieste, anche per quanto riguarda il sistema di gestione della sicurezza, le norme e i regolamenti applicati, il funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici, l'organizzazione della manodopera, la documentazione del sistema operativo e gli eventi precedenti di carattere analogo;
c)
l'analisi e le conclusioni relative alle cause dell'evento, comprese le concause riferibili:
i)
alle azioni delle persone coinvolte;
ii)
alle condizioni del materiale rotabile o degli impianti tecnici;
iii)
alle competenze, procedure e manutenzione;
iv)
alle condizioni del quadro normativo; e
v)
all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organismo investigativo pubblica una relazione annuale che riferisce sulle indagini svolte nell'anno precedente, sulle raccomandazioni in materia di sicurezza formulate e sulle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni formulate in precedenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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