Art. 20

Obbligo di indagine

In vigore dal 11 mag 2016
Obbligo di indagine 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, dopo incidenti gravi nel sistema ferroviario dell'Unione, sia svolta un'indagine dall'organismo investigativo di cui all'. L'obiettivo dell'indagine è quello di migliorare, se possibile, la sicurezza ferroviaria e la prevenzione di incidenti. 2.   L'organismo investigativo di cui all' può altresì indagare sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni leggermente diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi, tra cui guasti tecnici ai sottosistemi di natura strutturale o ai componenti di interoperabilità del sistema ferroviario europeo. L'organismo investigativo può decidere se indagare o meno in merito a un siffatto incidente o inconveniente. Nel prendere la sua decisione esso tiene conto dei seguenti elementi: a) la gravità dell'incidente o inconveniente; b) se esso fa parte di una serie di incidenti o inconvenienti pertinenti al sistema nel suo complesso; c) l'impatto dell'evento sulla sicurezza ferroviaria; e d) le richieste dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza o degli Stati membri. 3.   La portata delle indagini e le procedure da seguire nello svolgimento delle stesse, sono stabilite dall'organismo investigativo, tenendo conto degli e in funzione degli insegnamenti che esso intende trarre dall'incidente o dall'inconveniente ai fini del miglioramento della sicurezza. 4.   L'indagine non mira in alcun caso a stabilire colpe o responsabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:798:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo