Art. 25
Informazioni da trasmettere all'Agenzia
In vigore dal 11 mag 2016
Informazioni da trasmettere all'Agenzia
1. Entro sette giorni dalla decisione di aprire un'indagine l'organismo investigativo ne informa l'Agenzia. L'informazione riporta la data, l'ora e il luogo dell'evento, la tipologia di evento e le sue conseguenze in termini di decessi, lesioni e danni materiali.
2. L'organismo investigativo trasmette all'Agenzia una copia della relazione finale di cui all', paragrafo 2, e della relazione annuale di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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