Art. 16

Compiti

In vigore dal 11 mag 2016
Compiti 1.   Ciascuno Stato membro istituisce un'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale preposta alla sicurezza disponga della necessaria capacità organizzativa interna ed esterna, in termini di risorse umane e materiali. Tale autorità è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente o appaltante e qualsiasi soggetto che aggiudica appalti pubblici di servizi. Purché detta indipendenza sia garantita, tale autorità può essere un servizio presso il ministero nazionale responsabile dei trasporti. 2.   All'autorità nazionale preposta alla sicurezza incombono almeno i seguenti compiti: a) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura costitutivi del sistema ferroviario dell'Unione, a norma dell', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797; b) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797; c) coadiuvare l'Agenzia nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca delle autorizzazioni d'immissione del veicolo sul mercato a norma dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 e delle autorizzazioni del tipo di veicoli a norma dell' della direttiva (UE) 2016/797; d) supervisionare che sul suo territorio i componenti di interoperabilità siano conformi ai requisiti essenziali fissati dall' della direttiva (UE) 2016/797; e) assicurare che la numerazione dei veicoli sia stata assegnata a norma dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2016/797 e fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 4, di detta direttiva; f) coadiuvare l'Agenzia nel rilascio, nel rinnovo, nella modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell', paragrafo 5; g) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell', paragrafo 8; h) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma dell'; i) controllare, promuovere e, se del caso, imporre e aggiornare il quadro normativo in materia di sicurezza, compreso il sistema di norme nazionali; j) garantire la supervisione delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'; k) se del caso e conformemente al diritto nazionale, rilasciare, rinnovare, modificare e revocare le licenze di conduzione treni a norma della direttiva 2007/59/CE; l) se del caso e conformemente al diritto nazionale, rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i certificati rilasciati ai soggetti responsabili della manutenzione. 3.   I compiti di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti o appaltati ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o soggetto appaltante.
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