Art. 14

Manutenzione dei veicoli

In vigore dal 11 mag 2016
Manutenzione dei veicoli 1.   A ciascun veicolo, prima dell'utilizzo sulla rete, è assegnato un soggetto responsabile della manutenzione e tale soggetto è registrato nel registro dei veicoli conformemente all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797. 2.   Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura per il funzionamento sicuro di un treno quale prevista nell', il soggetto responsabile della manutenzione assicura che i veicoli della cui manutenzione è responsabile siano in condizioni di utilizzo in sicurezza. A tal fine, il soggetto responsabile della manutenzione pone in essere un sistema di manutenzione per tali veicoli, mediante il quale: a) assicura che i veicoli siano mantenuti in conformità con il piano di manutenzione di ciascun veicolo e con i requisiti in vigore, incluse le norme in materia di manutenzione e le disposizioni delle STI pertinenti; b) mette in atto i necessari metodi di valutazione del rischio definiti nei CSM di cui all', paragrafo 1, lettera a), ove appropriato cooperando con altri attori; c) provvede affinché le proprie imprese appaltatrici attuino misure di controllo del rischio attraverso l'applicazione di CSM per il monitoraggio di cui all', paragrafo 1, lettera c), e affinché ciò sia stabilito in accordi contrattuali di cui è data comunicazione su richiesta dell'Agenzia o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza; e d) assicura la tracciabilità delle attività di manutenzione. 3.   Il sistema di manutenzione è composto dalle funzioni seguenti: a) la funzione di gestione, per garantire la supervisione e il coordinamento delle funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e assicurare le condizioni di sicurezza del veicolo nel sistema ferroviario; b) la funzione di sviluppo della manutenzione, responsabile della gestione della documentazione relativa alla manutenzione, ivi compresa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi, nonché delle prestazioni e dell'esperienza maturata; c) la funzione di gestione della manutenzione della flotta, per gestire la rimozione dall'attività del veicolo che deve essere sottoposto a manutenzione e il suo successivo ritorno in esercizio; d) la funzione di esecuzione della manutenzione, per eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un veicolo o di parti di esso, ivi compresa la documentazione relativa alla reimmissione in servizio. Il soggetto responsabile della manutenzione effettua esso stesso la funzione di gestione, ma può esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d), o loro porzioni, ad altre parti ti appaltanti, come le officine di manutenzione. Il soggetto responsabile della manutenzione garantisce che tutte le funzioni di cui alle lettere da a) a d) siano conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione di cui all'allegato III. Le officine di manutenzione applicano le sezioni pertinenti dell'allegato III, identificate negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 8, lettera a), che corrispondono a funzioni e attività che dovranno essere certificate. 4.   Nel caso di carri merci, e dopo l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8, lettera b) nel caso di altri veicoli, ciascun soggetto responsabile della manutenzione è certificato e gli viene rilasciata una certificazione di soggetto responsabile della manutenzione (certificato SRM) da un organismo accreditato o riconosciuto o da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza a norma delle condizioni seguenti a) i processi di accreditamento e di riconoscimento dei processi di certificazione si basano su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità; b) il sistema di certificazione fornisce la prova che il soggetto responsabile della manutenzione ha posto in essere il sistema di manutenzione per garantire la circolazione in condizioni di sicurezza dei veicoli della cui manutenzione è responsabile; c) il certificato SRM è basato su una valutazione della capacità del soggetto responsabile della manutenzione di soddisfare i pertinenti requisiti e criteri di valutazione di cui all'allegato III e di applicarli in modo coerente. Esso comprende un sistema di supervisione per garantire l'ininterrotta conformità ai requisiti ed ai criteri di valutazione summenzionati dopo il rilascio del certificato SRM; d) la certificazione delle officine di manutenzione si basa sul rispetto delle pertinenti sezioni dell'allegato III applicate alle corrispondenti funzioni e attività che dovranno essere certificate. Ove il soggetto responsabile della manutenzione sia un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura, il rispetto delle condizioni di cui al primo comma può essere verificato dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza secondo le procedure di cui agli o 12 e può essere confermato sui certificati rilasciati in base a tali procedure. 5.   I certificati rilasciati a norma del paragrafo 4 sono validi in tutta l'Unione. 6.   Sulla base della raccomandazione dell'Agenzia, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate sulle condizioni di certificazione di cui al primo comma del paragrafo 4 per il soggetto responsabile della manutenzione di carri merci, ivi compresi i requisiti stabiliti nell'allegato III conformemente al CSM e alle STI pertinenti e, qualora necessario, modifica tali disposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Il sistema di certificazione applicabile ai carri merci adottato con il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (16) continua ad essere applicato fino a quando si applica l'atto di esecuzione di cui al presente paragrafo. 7.   Entro il 16 giugno 2018, l'Agenzia valuta il sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci, prende in esame l'opportunità di estendere tale sistema a tutti i veicoli e la certificazione obbligatoria delle officine di manutenzione e presenta alla Commissione una relazione in proposito. 8.   Alla luce della valutazione effettuata dall'Agenzia a norma del paragrafo 7, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta se del caso e ove necessario modifica successivamente disposizioni dettagliate che individuano quali tra i requisiti di cui all'allegato III si applicano ai fini: a) delle funzioni di manutenzione eseguite dalle officine di manutenzione, ivi comprese disposizioni dettagliate per garantire l'attuazione uniforme della certificazione delle officine di manutenzione, conformemente al CSM e alle STI pertinenti; b) della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di veicoli diversi dai carri merci, sulla base delle caratteristiche tecniche di tali veicoli, ivi comprese disposizioni dettagliate per garantire l'attuazione uniforme delle condizioni di certificazione da parte del soggetto responsabile della manutenzione di veicoli diversi dai carri merci, conformemente al CSM e alle STI pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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