Art. 27
Autorità di notifica
In vigore dal 11 mag 2016
Autorità di notifica
1. Gli Stati membri nominano autorità di notifica che sono responsabili dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi di valutazione della conformità, inclusa la conformità all'.
2. Gli Stati membri garantiscono che tali autorità notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità di cui agli , paragrafo 2, e 15, paragrafo 1. Essi garantiscono altresì di informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito agli organismi designati di cui all', paragrafo 8.
3. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo che non è un ente pubblico, tale organismo è una persona giuridica e rispetta le prescrizioni di cui all'. Esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
5. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.
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